Testo Principale
Il servizio si occupa dell'applicazione di tutte le disposizioni concernenti la normativa riguardante la gestione dei rifiuti, in particolare il D.Lgs. 152/06, parte quarta, assegna alle province le seguenti funzioni:
- il controllo e la verifica degli interventi di bonifica ed il monitoraggio ad essi conseguenti;
- il controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui alla parte quarta del D. Lgs. 152/06;
- la verifica ed il controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure semplificate, con le modalità di cui agli articoli 214, 215, e 216 del D. Lgs. 152/06;
- l'individuazione, sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove già adottato, e delle previsioni di cui all'articolo 199, comma 3, lettere d) e h), del D. Lgs. 152/06, nonché sentiti l'Autorità d'ambito ed i comuni, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti.
In aggiunta il servizio attende anche alle funzione che sono state delegate dalla Regione Piemonte alle Province con Legge Regionale 44/2000 e più nello specifico con la Legge Regionale 24/2002:
- al coordinamento delle forme di associazione tra i soggetti preposti alla realizzazione del sistema integrato di gestione dei rifiuti;
- alla verifica dell'attuazione del programma provinciale e/o del Piano consortile, anche tramite l’osservatorio provinciale;
- all'approvazione dei progetti ed al rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione di impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti, nonche' al rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti;
- al rilascio dell'autorizzazione di cui all' articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95 (Attuazione delle direttive n. 75/439/CEE e n. 87/101/CEE relative alla eliminazione degli olii usati);
- all'esercizio del potere sostitutivo, nel caso di inerzia dei comuni, dei consorzi di comuni, delle comunita' montane e dei consorzi di bacino, per l'espletamento delle funzioni, degli obiettivi e delle attivita' di cui all'articolo 11, commi 1, 3, 6, 11 e 15 ed all'articolo 12, commi 3, 4 e 6 della Legge Regionale 24/2002;
- all'emanazione dei provvedimenti di rinnovo, di diffida, di sospensione e di revoca delle autorizzazioni all'esercizio di impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti;
- ad assicurare la gestione unitaria dei rifiuti urbani prodotti nel territorio provinciale ed a gestire le situazioni di emergenza trovando soluzioni prioritariamente all'interno del territorio di propria competenza, adottando a tal fine ogni provvedimento necessario e, solo in seconda priorita', facendo riferimento ad impianti localizzati in altre province piemontesi o in altre Regioni;
- a trasmettere alla Regione secondo i criteri e le modalita' stabiliti dalla Giunta regionale le informazioni ed i dati autorizzativi in materia di rifiuti;
- alla promozione a livello provinciale di attivita' educative, interventi di formazione, attivita' di divulgazione e sensibilizzazione, tenuto conto delle necessita' esistenti sul territorio e con gli obiettivi di diffondere una corretta informazione sui problemi e sulle soluzioni in materia di rifiuti e di sviluppare la cultura della riduzione e del recupero dei rifiuti stessi.