Testo Principale
L’Ufficio Contenzioso si occupa dell’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, per quanto di propria competenza, previste dal Titolo VI (artt. 255 e 258), della Parte IV del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e dall’art. 17 della L.R. 24 ottobre 2002 n. 24 e ss.mm.ii., nonché della gestione delle varie fasi dei procedimenti contenziosi relativi, secondo le disposizioni della L. 24 novembre 1981 n. 689 e ss.mm.ii.
Relativamente alle sanzioni previste dal D. Lgs. 152/2006:
- L’applicazione delle sanzioni di cui trattasi consegue all’attività di accertamento e contestazione degli illeciti svolta sia dal personale del Nucleo di Vigilanza Ecologica provinciale appartenente al Servizio Smaltimento Rifiuti, che da altri organi di controllo e vigilanza (Carabinieri N.O.E., Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato, A.R.P.A., ecc…), riguardante l’abbandono di rifiuti o la loro immissione in acque superficiali (art. 255 citato) e l’omessa od irregolare tenuta delle scritture contabili dovute per legge (Registri di carico/scarico rifiuti, Modello Unico di Dichiarazione annuale dei rifiuti prodotti, Formulari di trasporto rifiuti – art. 258 citato).
Relativamente alle sanzioni previste dalla L.R. 24/2002:
- L’applicazione delle sanzioni di cui trattasi consegue alla violazione, da parte dei Comuni appartenenti alla Provincia, dell’art. 13 della L.R. 24/2002 (obbligo di raggiungimento della percentuale minima di raccolta differenziata fissata dalla legge). La violazione di cui trattasi è accertata dalla Provincia attraverso l’esame di dati elaborati dal Consorzio obbligatorio di Ambito Territoriale Ottimale e validati dalla Regione Piemonte.
L’Ufficio pertanto, per ciascuna delle due tipologie di sanzione sopra illustrate:
- Gestisce la fase di contenzioso che può seguire la contestazione delle sanzioni amministrative pecuniarie da parte degli organi accertatori degli illeciti di cui sopra, esaminando i ricorsi dei trasgressori.
- Gestisce tramite professionisti legali di fiducia l’eventuale fase giudiziale del procedimento a cui i trasgressori abbiano dato corso attraverso l’impugnazione del provvedimento dirigenziale di ordinanza-ingiunzione avanti il giudice ordinario.
- Cura infine l’iscrizione a ruolo di esattoria delle sanzioni non pagate.