Il D.Lgs. 387/2003 è finalizzato a:
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promuovere un maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
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promuovere misure per il perseguimento degli obiettivi indicativi nazionali circa la quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia da conseguire entro il 2020;
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favorire lo sviluppo di impianti di microgenerazione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, in particolare per gli impieghi agricoli e per le aree montane.
Dal DM 10/09/2010 - Linee guida per il procedimento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi.
Dal D.Lgs. n. 28/2011, che definisce gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari per il raggiungimento degli obiettivi fino al 2020 in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia e di quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti. Il presente decreto inoltre detta norme relative ai trasferimenti statistici tra gli Stati membri, ai progetti comuni tra gli Stati membri e con i paesi terzi, alle garanzie di origine, alle procedure amministrative, all'informazione e alla formazione nonché all'accesso alla rete elettrica per l'energia da fonti rinnovabili e fissa criteri di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi.
In considerazione dell’impegnativo obbiettivo imposto dalla direttiva europea 2001/77/CE le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti sono da ritenersi di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti.
Il citato D.Lgs. 387/2003, all’art. 12, disciplina i procedimenti autorizzativi relativi alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, che risultano sempre in capo alla Amministrazione Provinciale in virtù di una specifica delega della Regione Piemonte.
Procedure autorizzative
La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla Provincia, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico.
Questa Amministrazione convocherà una Conferenza dei servizi entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione.
L'autorizzazione verrà rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere, in ogni caso, l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto. Il termine massimo per la conclusione del procedimento di cui al presente comma non può comunque essere superiore a novanta giorni.
Questi Uffici per poter avviare una pratica di autorizzazione coinvolgendo tutti gli Enti interessati avrà bisogno che la domanda, in marca da bollo, venga presentata per via telematica all'indirizzo di posta certificata di questa Amministrazione (protocollo.provinciabiella@pec.ptbiellese.it) unitamente a tutti i relativi allegati. Si ricorda che l'istanza autorizzativa come gli allegati ad essa dovranno essere firmati digitalmente.