Parte delle attività svolte dal Servizio Qualità dell'Aria e Risorse Energetiche sono finalizzate al controllo del rendimento energetico di tutti gli impianti termici adibiti alla climatizzazione degli ambienti con o senza produzione d'acqua calda sanitaria, o alla sola produzione centralizzata d'acqua calda per gli stessi usi. I citati controlli necessari ad accertare l'effettivo stato d'esercizio e manutenzione degli impianti termici, come indicato dalla Legge 10/91 e dai suoi decreti attuativi, dovranno essere espletate almeno con cadenza biennale. Tali attività risultano necessarie al fine di perseguire gli obiettivi di tutela ambientale e contribuiscono a garantire un buon livello di sicurezza nei luoghi in cui viviamo.
Scadenza trasmissione dati:
Entro il 31 marzo p.v. i distributori di combustibile per gli impianti termici devono comunicare, mediante il Catasto degli Impianti Termici (CIT), i dati relativi all'ubicazione e alla titolarità degli impianti riforniti negli ultimi dodici mesi e i dati relativi alle forniture annuali di combustibile per le utenze asservite.
Ai sensi del paragrafo 2.2.della D.G.R. n.17-1466 del 25 maggio 2015, "i gestori delle reti di teleriscaldamento, i venditori di biomassa combustibile ed i distributori di gasolio e GPL per riscaldamento extra rete" sono considerati a tutti gli effetti distributori di combustibile e pertanto sono soggetti agli obblighi di trasmissione dei dati relativi alle utenze attive.
In caso di inadempimento del suddetto obbligo, l’articolo 41, comma 2 bis, della l.r. 3/2015 prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00.
Si ricorda che la Regione Piemonte ha introdotto delle limitazioni all'utilizzo dei generatori di calore alimentati a biomasse.
Nello specifico, dal 1 ottobre 2018, le caldaie e gli altri generatori a biomasse legnose, quali caminetti aperti, camini chiusi - inserti a legna, stufe a legna, cucine a legna, stufe ad accumulo, stufe, inserti e cucine a pellet – termostufe, e caldaie con alimentazione a pellet o a cippato, dovranno avere emissioni di polveri sottili e altri inquinanti più contenute. L’accordo di programma per l’adozione congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nel bacino padano, approvato da tutte le Regioni dell’area, entra nel vivo anche in Piemonte per quanto riguarda i generatori di calore a biomasse legnose, in seguito alla definizione dei valori emissivi e di rendimento stabilita dal ministero.
La Regione Piemonte ha approvato, attraverso la Deliberazione della Giunta Regionale 14 settembre 2018, n. 29-7538, la nuova disciplina per i generatori di calore a biomassa legnosa, con restrizioni di utilizzo nell’ottica del contenimento delle emissioni in atmosfera e del miglioramento della qualità dell’aria.
In questo senso la Regione si muove nell’ottica della scelta di sistemi di combustione a basso impatto ambientale, finalizzati al riscaldamento civile, abbinandoli ad involucri a basso fabbisogno energetico.
La Regione ha dato mandato alle autorità competenti per gli accertamenti e le ispezioni in materia di impianti termici civili, di incrementare i controlli sugli impianti di combustione, con particolare attenzione ai sistemi di generazione maggiormente impattanti dal punto di vista delle emissioni in atmosfera (come le caldaie a gasolio), anche per aggiornare le informazioni presenti nel Catasto degli impianti termici. A tutto ciò si aggiunge il divieto di usare pellet non certificato.
La delibera approvata dalla Regione prevede che:
dal 1 ottobre 2018 in tutti comuni del territorio regionale è vietato installare generatori di calore alimentati a biomassa legnosa, aventi una potenza nominale inferiore a 35 kW con classe di prestazione emissiva inferiore alla classe “3 stelle”;
dal 1 ottobre 2019 in tutti comuni del territorio regionale è vietato installare generatori di calore alimentati a biomassa legnosa aventi una potenza nominale inferiore a 35 kW con classe di prestazione emissiva inferiore alla classe “4 stelle”;
dal 1 ottobre 2019 in tutti comuni appartenenti alle zone “Agglomerato di Torino”, “Pianura” e “Collina” è vietato utilizzare generatori di calore alimentati a biomassa legnosa aventi una potenza nominale inferiore a 35 kW con classe di prestazione emissiva inferiore a “3 stelle”.
Per maggiori informazioni si rimanda alla documentazione informativa messa a disposizione della Regione Piemonte sulle biomasse.