Agenzie di viaggio

Testo Principale

Definizione, normativa, apertura e variazioni

Agenzia di Viaggio e Turismo è, ai sensi della Legge Regionale n. 15/88, un’impresa che eserciti congiuntamente o disgiuntamente le attività di produzione e di organizzazione di viaggi e soggiorni o di intermediazione nei predetti servizi.

Il titolare, contestualmente all’apertura dell’agenzia di viaggio, è tenuto a presentare al Comune in cui ha sede l'agenzia stessa la Segnalazione Certificata di Inizio Attività di Agenzia di viaggio e turismo (SCIA). Qualsiasi variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità deve essere comunicata al Comune entro i 10 giorni successivi al suo verificarsi utilizzando l'apposita modulistica. È compito del Comune trasmettere copia della documentazione alla Provincia.

Denominazione

Prima della presentazione della SCIA occorre richiedere al Servizio Turismo della Provincia la verifica dell’idoneità della denominazione dell’agenzia.

La denominazione non deve ingenerare confusione nel consumatore: non ci possono essere omonimie nel territorio regionale e la denominazione non deve coincidere con nomi di Comuni o Regioni italiane.

La comunicazione degli uffici provinciali circa l’idoneità della denominazione è da utilizzarsi entro 30 gg. per la presentazione della SCIA in Comune.

Fondo di garanzia

A decorrere dal 2016 è attivo il sistema di garanzia a gestione privata introdotto con legge n. 115/2015 (art. 9). La normativa obbliga l’organizzatore di pacchetti turistici (tour operator) e gli intermediari (agenzie di viaggi) a stipulare polizze assicurative o a fornire garanzie bancarie a copertura dei contratti di turismo organizzato che garantiscono, nei casi di insolvenza o fallimento dell’intermediario o dell’organizzatore, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del turista.

Direzione tecnica

Per lo svolgimento delle attività di una Agenzia di Viaggio e Turismo è necessaria la presenza di un direttore tecnico che deve essere stato dichiarato idoneo alle funzioni di responsabilità tecnica.

L’abilitazione all’esercizio sul territorio nazionale dell’attività di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo è rilasciata dalle Regioni previo accertamento del possesso dei requisiti soggettivi, formativi e linguistici di cui al Decreto del Ministro del Turismo 5 agosto 2021 “Requisiti professionali a livello nazionale dei direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo”. La domanda per il riconoscimento va inviata alla Provincia compilando l'apposito modulo Allegato C1.

In particolare, tutti i richiedenti devono possedere specifici requisiti soggettivi, nonché formativi, linguistici e/o professionali, riassunti nell'allegato A1 alla D.G.R. 4-746 del 03/02/2025 che ha integrato e modificato la D.G.R. 11 - 6420 del 16/01/2023 e revocato la D.G.R. 28 - 8018 del 22/12/2023.

Modulistica Agenzie di Viaggio

Modulistica verifica denominazione agenzia

In fondo a questa sezione è possibile visualizzare l'Elenco delle Agenzie di Viaggio in provincia di Biella, consultare documenti esplicativi e scaricare la modulistica necessaria all'apertura e la gestione delle agenzie di viaggio e turismo:

  1. Scheda anagrafica
  2. Comunicazione variazione scheda anagrafica
  3. SCIA unificata
  4. Comunicazione cessazione e sospensione.

Per maggiori informazioni contatta l'Ufficio Turismo, sport e tempo libero

 

Data ultima modifica: 18/02/2025