La Provincia di Biella, nelle more dell'approvazione del Piano Ittico regionale, ai sensi del Regolamento regionale approvato con D.P.G.R. 21 aprile 2008, n. 6/R (ora sostituito dal D.P.G.R. 10/01/2012, n. 1/R), ai soli fini dell'attività alieutica ha adottato diversi provvedimenti attuativi in materia di pesca.
Questi provvedimenti, alla luce del nuovo regolamento regionale D.P.G.R. 10/01/2012, n. 1/R, sono stati tutti raccolti in una sola deliberazione, la D.G.P. n. 31 del 13/02/2012, parzialmente modificata dall'Atto Commissariale n. 15 del 18/02/2013.
Di seguito vengono riassunte le disposizioni particolari adottate dalla Provincia di Biella per l'attuale stagione piscatoria.
Trota fario: Misura minima per il pescato
Al fine di favorire una riproduzione naturale delle trote e consentire la crescita dei riproduttori, è stato stabilito, esclusivamente per le zone salmonicole, che la misura minima per il pescato è pari a 24 cm.
Attrezzi consentiti per l'uso della pesca dilettantistica nelle acque salmonicole
Gli attrezzi consentiti per la pesca sono evidenziati in dettaglio nel Vademecum del pescatore biellese. In particolare si ricorda che è vietato, nelle acque classificate salmonicole, l’utilizzo di ami dotati di ardiglione, in alternativa è possibile utilizzare ami con ardiglione reso inerme mediante schiacciamento. Inoltre tutti gli ami armati con esca naturale non potranno avere un’apertura inferiore a 7 mm
Divieto di pesca nelle acque classificate salmonicole
Nelle acque classificate salmonicole è vietato esercitare la pesca dilettantistica nei giorni di martedì e venerdì ad eccezione dei festivi.
Zone di protezione e ripopolamento
Sono state rinnovate e parzialmente modificate le zone di divieto di pesca, inserendo una nuova zona sul Rio Caneglio nel Comune di Crevacuore ed eliminando il divieto sul Rio Artignaga nei Comuni di Mosso e Vallemosso.
Zone no kill
Nelle zone di pesca con rilascio obbligatorio del pesce, è consentita esclusivamente la tecnica della pesca a mosca.
Regolamento della pesca alla carpa e della tecnica del carpfishing nei bacini artificiali delle acque ciprinicole della Provincia di Biella
E' stato ribadito nell'atto commissariale:
Il periodo di divieto di pesca alla specie carpa è compreso dal 1° giugno al 30 giugno come da disposizioni regionali. Dal 1° maggio al 31 maggio è consentita la pesca alla carpa rigorosamente solo NO KILL.
la postazione di pesca del carpista deve avere una lunghezza minima di 25 m
esclusivamente nella disciplina del CARPFISHING è fatto obbligo di detenzione ed uso, debitamente bagnato, di guadino con bocca non inferiore a 80 cm ed inoltre del materassino appoggio cattura e di adeguati disinfettanti per eventuali lacerazioni dell'apparato boccale.
Attenzione:
Per tutti i dettagli, compresa la localizzazione delle zone di divieto e no Kill si rimanda al Vademecum, riportato in calce a questa pagina.