Con l'approssimarsi delle Elezioni Provinciali, 29 settembre 2024, una lettera informativa di Unione Province Italiane (UPI) chiarisce, anche a seguito di alcune richieste che sono pervenute in UPI, quali siano le procedure da seguire in tema di propaganda elettorale. Si ricorda dunque che, come espressamente indicato all’art. 9 della Circolare Ministeriale del Ministero dell’Interno n.32/14 recante le Linee Guida per lo svolgimento del procedimento elettorale, poiché i candidati alle elezioni Provinciali sono Sindaci e consiglieri comunali in carica, nei loro confronti opera “il divieto di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale, di cui all’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28”.
Nello specifico, l’art. 9, c. 1 della legge n° 28/00 dispone che “dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni”. Con specifico riguardo alle elezioni amministrative, l’AGCOM ha chiarito che tale divieto di comunicazione istituzionale decorre dal 45esimo giorno antecedente alla data delle votazioni.
Si allega la lettera UPI.
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