In attuazione della Legge Regionale 29 dicembre 2000 n. 61, con il Regolamento Regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R sono state disciplinate le forme di controllo degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate o altre tipologie di condotte separate (Capo I), nonché i casi in cui può essere richiesto che le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne siano convogliate e opportunamente trattate in impianti di depurazione per particolari ipotesi nelle quali, in relazione alle attività svolte, vi sia il rischio di dilavamento dalle superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici (Capo II).
Nel successivo Regolamento Regionale 2 agosto 2006 n. 7/R sono state apportate alla medesima le modifiche richieste dalle Autorità chiamate a darvi applicazione e da alcune Associazioni di categoria, con particolare riferimento alla più precisa definizione delle superfici scolanti e alla più puntuale delimitazione dell’ambito di applicazione del Capo II, finalizzata a circoscrivere l’applicazione delle conseguenti disposizioni alle fattispecie di un maggior rilievo.
Su richiesta di Associazioni di categoria, infine, sono state prorogate alcune delle scadenze conRegolamento Regionale 4 dicembre 2006, n. 13/R.
Riferimenti normativi:
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152
- Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152