L'art. 287 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", così come modificato dall'art. 3, comma 20, D.Lgs. n. 128 del 2010, prescrive che il personale addetto alla conduzione degli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore a 232 kW deve essere munito di un patentino di abilitazione rilasciato da un'autorità individuata dalla legge regionale. In questo modo l'obbligo del patentino, in precedenza previsto solo per impianti termici alimentati con combustibili minerali solidi o liquidi ai sensi della Legge 615/1966, è esteso anche a quelli alimentati con combustibile gassoso.
La Regione Piemonte con l'art. 44 della L.R. 26 aprile 2000 n. 44 ha attribuito alle Province la competenza per il rilascio del patentino all'abilitazione alla conduzione degli impianti termici, pertanto l'autorità legittimata al rilascio del suddetto patentino è la Provincia e non più la Direzione Provinciale del Lavoro.
Gli impianti termici con potenzialità termica superiore a 232 kW sono classificati in due categorie:
• Impianti di 1° categoria per il cui mantenimento in funzione occorre anche il certificato di abilitazione alla condotta dei generatori di vapore a norma del Regio Decreto 12/05/1927 n. 824;
• Impianti di 2° categoria per il cui mantenimento in funzione non occorre il certificato di abilitazione alla condotta dei generatori di vapore;
e per essi sono previsti due gradi di abilitazione:
Patentino di 1° grado
1. abilita alla conduzione degli impianti termici di 1° categoria;
2. per il rilascio è necessario che il richiedente sia in possesso anche del certificato di abilitazione alla condotta dei generatori di vapore rilasciato dalla Direzione Provinciale del Lavoro in corso di validità;
3. abilita direttamente, senza l'osservanza di alcuna formalità, anche alla conduzione degli impianti per cui è richiesto il patentino di 2° grado;
Patentino di 2° grado
1. abilita alla conduzione degli impianti termici di 2° categoria;
2. è necessario seguire degli appositi corsi e ottenere la certificazione di abilitazione.
Note generali
1. I patentini possono essere rilasciati a persone aventi età non inferiore a 18 anni compiuti.
2. I certificati di abilitazione di qualsiasi grado per la condotta dei generatori di vapore, rilasciati ai sensi del regio decreto 12/05/1927 n. 824 costituiscono titolo di qualificazione professionale valido per il rilascio senza esame dei patentini di 1° o 2 ° grado.
3. L'eventuale provvedimento di sospensione o di revoca del certificato di abilitazione alla condotta dei generatori di vapore disposto a norma degli articoli 31 e 32 del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, non comporta automatica decadenza del patentino di abilitazione alla condotta degli impianti termici.
4. I patentini di 1° e 2° grado di abilitazione alla conduzione degli impianti termici non necessitano di essere rinnovati in quanto la loro validità cessa contemporaneamente alla cessazione dell'attività e cancellazione dalla Camera di Commercio.
5. I corsi per il conseguimento del patentino di abilitazione alla conduzione degli impianti termici, la loro durata e le prove di esame sono stabilite con deliberazione della Regione Piemonte.