Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT)
Il Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, all’art. 56, comma 1, ha dato la possibilità alle Province di istituire, previa approvazione di apposito regolamento, l’Imposta Provinciale di Trascrizione, Iscrizione ed annotazione dei veicoli sulle formalità richieste al Pubblico Registro Automobilistico.
Il presupposto impositivo è la richiesta di formalità di iscrizione, trascrizione e annotazione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico ai sensi dell’art. 56 del Dlgs 446/1997.
La destinazione del gettito dell'imposta va alla Provincia/Città metropolitana ove ha sede legale o residenza il soggetto passivo.
Soggetto passivo dell’imposta è l’avente causa o intestatario del veicolo o il soggetto nell’interesse del quale viene compiuta l’iscrizione o l’annotazione, ai sensi artt. 93 e 94 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada.
Il servizio è stato esternalizzato, come per tutte le Province italiane, con convenzione all’Ufficio Provinciale del Pubblico Registro Automobilistico gestito dall’Automobile Club Italia, che permette al cittadino di adempire contestualmente sia agli obblighi verso quest’ultimo, sia a quelli tributari verso la Provincia.
Le tariffe relative a tale imposta sono stabilite nel D.M. 27 novembre 1998 n. 435; tali tariffe possono essere aumentate dalle province fino ad un massimo del 30% come previsto dall’art. 56, comma 2 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446.
La Giunta dell’amministrazione provinciale di Biella ha provveduto, con atto n. 451 del 29/12/2006, con decorrenza dall’esercizio finanziario 2007 all’aumento fino al massimo del 30% della misura della tariffa base dell’Imposta Provinciale di Trascrizione.
Modalità di pagamento
L'imposta deve essere pagata al momento della richiesta di formalità al (P.R.A.) presso l'ufficio dell'ACI-PRA o presso gli "Sportelli telematici dell'automobilista".
Il versamento dell'imposta deve essere effettuato:
- per le formalità di prima iscrizione di veicoli al P.R.A., entro il termine di sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio dell'originale della carta di circolazione/documento unico.
- per le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione relative ai veicoli già iscritti al P.R.A. deve essere effettuato entro il termine di sessanta giorni dalla data di formazione dell'atto
Esenzioni e agevolazioni:
Il Regolamento sull'Imposta provinciale di Trascrizione prevede, nei casi previsti dalla legge, esenzioni (art.4) e agevolazioni al pagamento dell' imposta (art.5).