Imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivate dalla circolazione dei veicoli a motore
A decorrere dal 1° gennaio 1999 è stato attribuito alle Province, con art. 60 del Decreto Legislativo n. 446/97, il gettito dell’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione: dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, dove hanno sede i pubblici registri automobilistici nei quali i veicoli sono iscritti; per le macchine agricole, nel cui territorio risiede l’intestatario della carta di circolazione.
L’aliquota dell’imposta sui premi assicurativi per la responsabilità civile obbligatoria è determinata nella misura del 12,5% (art. 1 bis, L. 29/10/1961 n. 1216).
Le Province, a decorrere dall’anno 2011 secondo quanto stabilito nell’art. 17, comma 2, del Decreto Legislativo 6 maggio 2011 n. 68, possono aumentare o diminuire l’aliquota relativa all’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore in misura non superiore a 3,5 punti percentuali.
L’Amministrazione Provinciale di Biella con atto n. 251 del 04/11/2011, in attuazione del sopracitato art. 17, comma 2, del Decreto Legislativo n. 68/2011, ha deliberato l’aumento, a far data dall’esercizio 2012, della misura dell’aliquota di 3,5 punti percentuali portando l’aliquota d’imposta dal 12,5 % al 16%.
Il tributo è accertato e riscosso sulla base dei versamenti direttamente effettuati dai servizi di riscossione tributi della località dove ha sede l’istituto assicurativo.