L'OCC riceve le richieste di avvio del procedimento e, valutato il rispetto dei presupposti normativi, nomina un professionista ("Gestore della crisi") che, a seguito di esame della documentazione prodotta, assisterà il debitore nella presentazione della domanda e nel procedimento di ristrutturazione dei debiti o di liquidazione controllata per realizzare la soddisfazione dei crediti nella miglior misura possibile.
Sono tre le possibili procedure.
1) Concordato minore (solo per soggetti diversi dai consumatori): ai creditori viene proposto un piano con importi e tempi definiti per saldare in tutto o in parte i debiti, anche senza apporti di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori, quando appare consentire la prosecuzione dell'attività imprenditoriale o professionale. Il concordato è approvato se riscuote l’adesione di tanti creditori ammessi al voto che rappresentano la maggioranza dei crediti.
2) Ristrutturazione dei debiti del consumatore: è riservata esclusivamente a debiti sorti per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale e il piano, se ammissibile, è omologato dal Tribunale senza necessità di adesione dei creditori, i quali tuttavia possono presentare osservazioni.
3) Liquidazione controllata: il debitore, assistito dall’OCC, chiede al tribunale l’apertura di un procedimento nel corso del quale un liquidatore, nominato dal tribunale stesso, procede all’amministrazione ed alla vendita dei beni del debitore, destinando il ricavato al pagamento in tutto o in parte dei debiti nel rispetto delle cause legittime di prelazione.
All’esito della procedura di liquidazione controllata il debitore che abbia operato con impegno e correttezza può beneficiare, previa verifica delle condizioni, dell’esdebitazione e, cioè, della liberazione dai debiti ancora non pagati nonostante la regolare esecuzione della liquidazione controllata.