Competizioni sportive su strada
Testo Principale
Autorizzazione competizioni sportive su strada
Per competizione sportiva su strade ed aree pubbliche si intende una gara tra due o più concorrenti (o gruppi e squadre), impegnati a superarsi a vicenda.
Non rientrano in questa definizione, dunque, quelle manifestazioni che non hanno carattere competitivo o agonistico, le quali non necessitando di alcuna autorizzazione e sono subordinate al regime dettato dal R.D. del 6 maggio 1940 n. 635 (cd. Regolamento d’esecuzione del TULPS, rif. Titolo III), secondo cui i promotori sono obbligati a darne tempestiva comunicazione solo all'autorità di Pubblica Sicurezza del luogo d’inizio almeno 3 giorni prima dello svolgimento della manifestazione. Durante lo svolgimento delle manifestazioni non competitive si devono comunque rispettare le ordinarie norme dettate dal Codice della Strada.
La materia delle competizioni sportive sulle strade ed aree pubbliche è regolata dall’art. 9 del Codice della Strada (Nuovo Codice della Strada D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i.) e dal Regolamento di Esecuzione del Nuovo Codice della Strada (D.p.r. 495/92 e s.m.i.) nonché dai regolamenti delle varie federazioni sportive.
La competenza della Provincia in materia di competizioni sportive su strade ed aree pubbliche è stata delegata dalla Regione Piemonte con la legge regionale n. 16/2004 che costituisce attuazione dei principi sanciti dal D. Lgs. 31/03/1998 n. 112 (Norme in materia di semplificazione amministrativa).
Tipi di competizioni sportive
Le competizioni si suddividono in:
- gare podistiche, ciclistiche, con animali o con veicoli a trazione animale, che generalmente necessitano di ordinanza di regolamentazione della circolazione (chiusura della strada) da richiedere alla Prefettura (vedi modello istanza coordinato);
- gare con veicoli a motore di velocità. Per questo tipo di manifestazione è previsto secondo l'art. 9 comma 4 del C.d.S. un collaudo del percorso e delle attrezzature relative, effettuato da un tecnico dell'ente proprietario della strada, assistito dai rappresentanti dei Ministeri dell'Interno, delle Infrastrutture e Trasporti, unitamente ai rappresentanti degli organi sportivi competenti e dei promotori. Per tali manifestazioni l’ordinanza di regolamentazione della circolazione (chiusura della strada) è da richiedere alla Prefettura (vedi modello di istanza coordinato).
- gare con veicoli a motore di regolarità. Per questo tipo di manifestazione non è previsto secondo l'art. 9 comma 4 del C.d.S. il collaudo del percorso in quanto la strada è “aperta” ed i veicoli devono rispettare le limitazioni previste dal Codice della Strada e dalla segnaletica presente. La manifestazione non necessita generalmente
Autorizzazione
L’autorizzazione può essere definita come atto amministrativo rilasciato dall’autorità competente affinché la competizione possa svolgersi sul demanio stradale.
In essa sono dettate le prescrizioni alle quali le gare sono vincolate. Il mancato rispetto delle prescrizioni in essa contenute comporta l’applicazione di sanzioni amministrative e penali.
L’autorizzazione non comprende gli eventuali provvedimenti di regolamentazione della circolazione stradale
L’autorizzazione è inviata dalla Provincia anche alla Prefettura, alla Questura, alla Polizia Stradale ed ai Comuni interessati.
A chi chiedere l’autorizzazione
I promotori della competizione podistica/ciclistica devono richiedere la prescritta autorizzazione alle autorità competenti in materia, ossia:
- al Comune in cui deve aver luogo la gara, quando questa interessa il territorio di un solo Comune;
- alla Provincia di Biella, quando la gara interessa il territorio di due o più Comuni.
Per le gare con veicoli a motore l'autorizzazione deve essere richiesta:
- al Comune in cui deve aver luogo la gara, quando questa interessa strade comunali;
- alla Provincia di Biella, quando la gara interessa strade provinciali e/o statali.
Qualora necessitino provvedimenti di regolamentazione della circolazione stradale su strade provinciali (Odinanza di chiusura, ecc) dovrà essere inoltrata istanza anche al Prefetto che provvederà al loro rilascio, successivamente all’autorizzazione provinciale. A tal proposito nella “sezione di riferimento” è stato predisposto un modello per l’inoltro dell’istanza.
Polizza Assicurativa
Il comma 6 dell'art. 9 del C.d.S. obbliga gli organizzatori di competizioni sportive su strada a stipulare un contratto di assicurazione per la responsabilità civile di cui all'art. 3 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 e successive modificazioni ed integrazioni.
Tale contratto dovrà coprire altresì la responsabilità dell'organizzatore e degli altri obbligati per i danni comunque causati alle strade ed alle relative attrezzature.
Tempi e modalità di presentazione della domanda
L'istanza per il rilascio dell'autorizzazione dovrà essere presentata presso i nostri uffici almeno 30 giorni prima dalla data prevista per lo svolgimento della manifestazione (qualora non pervengano entro i tempi previsti, non potrà essere garantito il rilascio dell’autorizzazione entro la data di svolgimento della manifestazione).
Nella modulistica è dettagliata documentazione da allegare che può variare a seconda del tipo di gara.
I procedimenti e la relativa modulistica di riferimento sono accessibili dalla sezione Cosa fare per nella sezione di riferimento.
Per informazioni contatta il Servizio Competente