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Ordinanze di regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati
Le Ordinanze di regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati è regolata dall’art. 6, commi 4 e 5, del Codice della Strada (Nuovo Codice della Strada D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i.)
Le Amministrazioni provinciali in qualità di Enti gestori di strade, possono disporre la regolamentazione della circolazione per motivi di incolumità pubblica o per motivi attinenti la tutela del patrimoni stradale o ad esigenze di carattere tecnico.
Tempi e modalità di presentazione della domanda
L'istanza per il rilascio dell'ordinanza dovrà essere presentata presso i nostri uffici almeno 15 giorni prima dalla data prevista per l’inizio dei lavori (qualora non pervenga entro i tempi previsti, non potrà esserne garantito il rilascio) ai sensi dell’art. 18 del regolamento provincia approvato con DCP n. 6 del 13/03/2019.
Trattandosi di procedimenti che necessitano particolare celerità, ai sensi dell’art. 7 della L. 07/08/1990 n. 241 la comunicazione di avvio procedimento è omessa. La presentazione dell’istanza costituisce, di fatto, avvio del procedimento.
I procedimenti e la relativa modulistica di riferimento sono accessibili dalla sezione Cosa fare per nella sezione di riferimento.
Per informazioni contattare Antonella Gianusso (vedi Servizio Competente)