Macchine agricole e operatrici sgombraneve eccezionali

Testo Principale

Per questa categoria (artt. 104 e 114 del D.Lgs. n. 285/1992 - Codice della Strada - e ss. mm. e ii. ed art. 268 del D.P.R. n. 495/1992 e ss. mm. e ii. (Regolamento d’esecuzione e di attuazione del Codice della Strada), esclusivamente nella configurazione di veicolo sgombraneve, è rilasciata autorizzazione periodica per una durata massima di 12 mesi.

E’ consentito il rinnovo dell’autorizzazione per 1 volta per un periodo massimo di 2 anni (Modalità di esercizio della funzione di rilascio delle autorizzazioni alla circolazione dei veicoli e trasporti eccezionali, di cui alla L.R. n. 3/1999 e successive modifiche ed integrazioni).

Tale autorizzazione è da rilasciarsi quando le macchine agricole ed operatrici, montando un lama sgombraneve anteriore, superano i limiti di sagoma consentiti dall’art.61 del D. Lgs. n. 285/1992 e ss. mm. e ii., di norma superano i mt. 2,55 di larghezza.

La lama sgombraneve dovrà rispettare la larghezza massima che l’Ufficio competente del Ministero dei Trasporti ha indicato nell’aggiornamento della Carta di Circolazione del veicolo.

La macchina agricola che viene impiegata, anche se occasionalmente, come macchina operatrice sgombraneve deve OBBLIGATORIAMENTE effettuare visita e prova per l’accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione con le speciali attrezzature montate, lame o vomeri sgombraneve, e richiamare nella carta di circolazione la dicitura che la qualifica come tale.

I procedimenti e la relativa modulistica di riferimento sono accessibili dalla sezione Cosa fare per nella sezione di riferimento.

 

Per informazioni contatta il Servizio Competente

Data ultima modifica: 28/03/2022